Hai ricevuto una fattura senza IVA da Google, Meta, Amazon o un altro fornitore estero? Allora devi assolvere tu l'IVA in reverse charge e trasmettere l'autofattura elettronica allo SDI. In questa guida vedi quando serve, quale tipo documento usare, che IVA mettere e i 3 passi operativi per farla senza errori.
Quando un fornitore estero (Google, Meta, Amazon, AWS, Stripe e simili) ti fattura beni o servizi rilevanti in Italia, lo fa senza addebitare l'IVA italiana. Non è una dimenticanza: è il meccanismo del reverse charge (inversione contabile). L'imposta non la versa il fornitore, ma tu, committente italiano soggetto IVA: la calcoli, la "autoliquidi" e poi trasmetti un documento elettronico allo SDI.
A seconda dei casi questo documento si chiama integrazione (fornitore UE) o autofattura (fornitore extra-UE), ma il principio è identico: prendi l'imponibile indicato dal fornitore, aggiungi l'IVA italiana e generi il file XML conforme FatturaPA da inviare al Sistema di Interscambio.
L'obbligo scatta quando ricevi una fattura da un soggetto non residente per un'operazione territorialmente rilevante in Italia. In pratica riguarda la quasi totalità dei servizi digitali B2B che freelance e PMI acquistano ogni mese:
Dal 1° luglio 2022 queste operazioni si comunicano con i tipi documento elettronici TD17, TD18 e TD19, che hanno sostituito il vecchio esterometro: la trasmissione avviene direttamente tramite lo SDI.
La prima decisione è il tipo documento, che dipende da cosa hai acquistato (servizio o bene) e da dove:
Regola d'oro: l'aliquota dipende dalla natura del bene o servizio, non dal fornitore. Il 22% è l'aliquota ordinaria e residuale, e si applica a praticamente tutti i servizi digitali B2B (art. 7-ter): pubblicità, cloud, software, commissioni di piattaforma, contenuti stock. Le aliquote ridotte (10%, 5%, 4%) valgono solo per i casi tassativi della Tabella A del DPR 633/72: non vanno "estese per analogia".
Attenzione al caso Uber, un errore tipico: la fattura che l'autista riceve è la commissione di piattaforma (servizio B2B → 22%), non il trasporto di persone (che sconterebbe il 10%). Applicare il 10% in questo caso è uno sbaglio.
Se invece l'operazione è non imponibile o esente, al posto dell'aliquota va indicato un codice Natura: N3.4 (non imponibilità), N4 (esenzione), N3.5 (plafond), N3.6 (deposito IVA). Infine, se la fattura è in valuta diversa dall'euro, l'imponibile va convertito con il cambio della Banca d'Italia del giorno dell'operazione.
A questo punto componi il file XML con i dati del fornitore estero, l'imponibile, l'aliquota (o il codice Natura) e l'imposta, e lo trasmetti al Sistema di Interscambio. Con Fatturbo questi tre passi diventano uno solo:
Trascini il PDF (Google, Meta, Amazon, Stripe…): Fatturbo legge fornitore, importi, valuta e data.
Lo strumento propone il tipo documento (TD17/18/19) e l'aliquota; tu controlli ed eventualmente correggi.
Ottieni l'XML conforme FatturaPA, pronto per lo SDI o per l'importazione nel gestionale.
Anche in regime forfettario devi integrare la fattura estera con aliquota e imposta, trasmettere l'autofattura allo SDI e versare l'IVA con F24. La differenza è che non puoi detrarla: per te diventa un costo reale (un servizio da 100 € ne costa 122).
Due precisazioni importanti per il forfettario:
L'omessa o irregolare applicazione del reverse charge e la mancata o tardiva trasmissione del documento allo SDI sono sanzionate (art. 6 c. 9-bis del D.Lgs. 471/1997, riformato dal D.Lgs. 87/2024 in vigore dal 1° settembre 2024). Per il forfettario il danno potenziale è maggiore, perché l'IVA non è recuperabile in detrazione. Sugli importi esatti meglio non improvvisare: il riferimento è la norma o il tuo commercialista. Il modo più semplice per evitare il rischio è generare l'autofattura per tempo, fattura per fattura.
Ogni volta che, come soggetto IVA italiano, ricevi una fattura senza IVA da un fornitore estero per beni o servizi rilevanti in Italia. Devi assolvere l'IVA in reverse charge e trasmettere l'autofattura/integrazione allo SDI con TD17, TD18 o TD19.
TD17 per i servizi (pubblicità, cloud, SaaS, commissioni). TD18 per l'acquisto intracomunitario di beni. TD19 per beni da fornitore estero già presenti in Italia (art. 17 c. 2 DPR 633/72).
Dipende dalla natura del bene/servizio, non dal fornitore. Per i servizi digitali B2B tipici è il 22%; le ridotte (10/5/4%) solo nei casi tassativi della Tabella A. Per operazioni non imponibili/esenti si usa un codice Natura (N3.4, N4, N3.5, N3.6).
Sì: integri, versi l'IVA con F24 e trasmetti allo SDI, pur non potendo detrarre l'imposta. Dal 1° ottobre 2025 il versamento è trimestrale.
L'omessa/irregolare applicazione del reverse charge e l'omessa/tardiva trasmissione sono sanzionate (art. 6 c. 9-bis D.Lgs. 471/1997, riformato dal D.Lgs. 87/2024). Per gli importi precisi, fai riferimento alla norma o al commercialista.
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