Quando ricevi una fattura senza IVA da un fornitore estero devi emettere l'autofattura elettronica in reverse charge, e la prima scelta da fare è il tipo documento. La regola è semplice: servizi o beni? UE o extra-UE? In questa guida trovi la tabella decisionale con esempi reali per scegliere tra TD17, TD18 e TD19 senza sbagliare.
Nel reverse charge il fornitore estero ti fattura senza IVA italiana: sei tu, committente italiano soggetto IVA, a dover autoliquidare l'imposta e trasmettere allo SDI il documento elettronico che integra (o sostituisce) la fattura ricevuta. Dal 1° luglio 2022, con la fine dell'esterometro, queste operazioni viaggiano tutte tramite Sistema di Interscambio usando appositi tipi documento.
I codici sono tre perché distinguono cosa hai comprato e da dove arriva. Scegliere quello giusto è il primo passo per un'autofattura corretta: il resto (aliquota, imposta, eventuale codice Natura) viene dopo.
È il codice più usato da freelance e PMI. Vale per ogni prestazione di servizi ricevuta da un fornitore non residente: pubblicità online, software e SaaS, cloud, consulenze, commissioni di piattaforma. Se il fornitore è UE emetti un'integrazione della fattura; se è extra-UE emetti una vera e propria autofattura. In entrambi i casi il codice resta TD17.
Si usa quando compri merce da un fornitore di un altro Paese UE e i beni arrivano in Italia da quel Paese (acquisto intracomunitario, art. 46 d.l. 331/1993). Tipico esempio: ordini stock di prodotti da un grossista tedesco o spagnolo che te li spedisce. Qui non c'è un servizio ma una cessione di beni che attraversa il confine UE.
Vale quando acquisti beni che si trovano già sul territorio italiano ma il venditore è un soggetto estero senza stabile organizzazione in Italia. Il bene non varca il confine al momento dell'acquisto (è già qui, magari in un deposito), ma il cedente è estero: per questo non rientra nel TD18 e si usa il TD19.
| Cosa hai comprato | Da dove | Codice | Tipo |
|---|---|---|---|
| Servizio (pubblicità, SaaS, commissione…) | Fornitore UE | TD17 | Integrazione |
| Servizio (pubblicità, SaaS, commissione…) | Fornitore extra-UE | TD17 | Autofattura |
| Beni / merce che arriva da altro Paese UE | Fornitore UE | TD18 | Integrazione |
| Beni già in Italia, venditore estero senza S.O. | UE o extra-UE | TD19 | Integrazione / autofattura |
La domanda chiave è sempre la stessa: è un servizio o un bene? Se è un servizio, il codice è TD17 a prescindere dal Paese. Se è un bene, conta dove si trova: in viaggio da un altro Stato UE è TD18, già in Italia da venditore estero è TD19.
Scelto il tipo documento, devi indicare l'imposta. Punto fondamentale: l'aliquota dipende dalla natura del bene o servizio (tabelle DPR 633/72), non dal fornitore. Il 22% è l'aliquota ordinaria e residuale; le ridotte (10%, 5%, 4%) si applicano solo ai casi tassativi della Tabella A. Per i tipici servizi digitali B2B esteri elencati sopra l'aliquota è il 22%.
Quando invece l'operazione è non imponibile o esente, al posto dell'aliquota si indica un codice Natura:
Se la fattura è in valuta diversa dall'euro, gli importi vanno convertiti con il cambio della Banca d'Italia del giorno dell'operazione. Approfondisci nella guida dedicata: che IVA mettere nell'autofattura reverse charge.
Anche in regime forfettario devi scegliere il tipo documento corretto, integrare la fattura con aliquota e imposta, trasmettere l'autofattura allo SDI e versare l'IVA con F24. La differenza è che non puoi detrarla: l'IVA diventa un costo reale (un servizio da 100 € te ne costa 122).
Due regole specifiche da ricordare: la soglia di 10.000 €/anno vale solo per gli acquisti intra-UE di beni (TD18), non per i servizi (TD17); e dal 1° ottobre 2025 (D.Lgs. 81/2025) il versamento dell'IVA da reverse charge per i forfettari è passato da mensile a trimestrale. Tutti i dettagli in forfettario e fatture estere.
Usare il tipo documento sbagliato, o non trasmettere l'autofattura, rende l'operazione irregolare ai fini del reverse charge. L'omessa o irregolare applicazione e l'omessa/tardiva trasmissione sono sanzionate (quadro dell'art. 6 c. 9-bis D.Lgs. 471/1997, riformato dal D.Lgs. 87/2024 in vigore dal 1° settembre 2024). Per il forfettario il danno è maggiore, perché l'IVA non è recuperabile. Nei casi dubbi, correggi appena te ne accorgi e confrontati con il commercialista. Approfondimento: cosa rischi se non fai l'autofattura.
Trascini il documento ricevuto dal fornitore: Fatturbo legge fornitore, importi, valuta e data.
In base alla natura dell'operazione suggeriamo TD17, TD18 o TD19, l'aliquota e l'eventuale codice Natura. Puoi sempre correggere.
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TD17 = acquisto di servizi dall'estero (integrazione se UE, autofattura se extra-UE). TD18 = acquisto di beni intracomunitari (merce che arriva da un altro Paese UE). TD19 = acquisto di beni già in Italia ceduti da un fornitore estero senza stabile organizzazione (art. 17 c. 2 DPR 633/72).
Sono TD17: pubblicità online e servizi digitali sono prestazioni di servizi B2B (art. 7-ter), non cessioni di beni.
Dipende dalla natura dell'operazione: il 22% è l'ordinaria e residuale (tipica dei servizi digitali esteri). Se non imponibile o esente, si usa un codice Natura (N3.4, N4, N3.5, N3.6).
Sì: integri, scegli il codice, trasmetti l'autofattura allo SDI e versi l'IVA con F24 (dal 1° ottobre 2025 in modo trimestrale).
L'operazione risulta irregolare ed è sanzionabile (art. 6 c. 9-bis D.Lgs. 471/1997). Conviene correggere subito e, nei dubbi, sentire il commercialista.
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