HomeBlog › Fattura estera senza IVA

Fattura estera senza IVA: perché succede e cosa devi fare

Ti è arrivata una fattura estera senza IVA e ti chiedi se sia un errore. Quasi sempre non lo è: per i servizi B2B esteri l'imposta non la mette il fornitore, ma la devi applicare tu in reverse charge. Ecco perché manca l'IVA e cosa fare in pratica.

Reverse charge Art. 7-ter TD17 servizi IVA al 22%

Perché la fattura estera arriva senza IVA

Quando un fornitore con sede all'estero ti emette una fattura estera senza IVA, nella stragrande maggioranza dei casi non si tratta di un errore né di un'esenzione: è la conseguenza diretta delle regole sulla territorialità dell'IVA. Per i servizi resi tra soggetti passivi d'imposta (B2B), l'articolo 7-ter del DPR 633/72 stabilisce che l'operazione si considera effettuata nel Paese del committente. Tu sei in Italia, quindi quel servizio è territorialmente rilevante in Italia.

Il fornitore estero, però, non è tenuto a versare l'IVA italiana al posto tuo: la normativa sposta l'obbligo su di te. Il meccanismo si chiama reverse charge (inversione contabile): il prestatore fattura il solo imponibile, senza imposta, e sei tu, committente italiano titolare di partita IVA, ad autoliquidare l'IVA e a trasmettere allo SDI il documento elettronico che integra o sostituisce quella fattura.

Per questo la dicitura «reverse charge», «VAT reverse charged», «not subject to VAT under art. 196 Directive 2006/112/EC» o simili sulla fattura non è un problema da segnalare al fornitore: è esattamente ciò che deve esserci.

Senza IVA non vuol dire senza adempimenti

L'errore più comune è pensare che, siccome la fattura è «senza IVA», non ci sia nulla da fare se non pagarla e registrarla come un normale costo. In realtà è vero il contrario: proprio perché l'IVA non c'è, sei tu a doverla far comparire. Ecco cosa comporta una fattura estera senza IVA:

In sostanza, la fattura senza IVA è solo il punto di partenza: l'imposta «mancante» è una tua responsabilità, non un risparmio.

UE o extra-UE: integrazione o autofattura

Il modo in cui gestisci la fattura cambia a seconda di dove ha sede il fornitore. La sostanza è la stessa (applichi tu l'IVA), ma il documento è diverso:

FornitoreCosa faiEsempio
UE (es. Irlanda, Paesi Bassi, Germania)Integrazione della fattura ricevutaGoogle Ireland, Meta, Airbnb Ireland
Extra-UE (es. USA, UK, Svizzera)Autofattura in sostituzioneAmazon AWS, fornitori USA

La distinzione conta per la qualificazione del documento, ma l'aliquota IVA non cambia: in entrambi i casi, per i servizi digitali, è il 22%. Se non sei certo della sede legale del fornitore, controllala sul documento (indirizzo, partita IVA o VAT number): ti dice subito se sei nel caso integrazione (UE) o autofattura (extra-UE).

Quale tipo documento usare: TD17, TD18 o TD19

Il documento che invii allo SDI deve riportare il giusto tipo documento. La scelta dipende da cosa hai comprato, non da chi te lo vende:

TD17
Acquisto di SERVIZI dall'estero (UE: integrazione; extra-UE: autofattura)
TD18
Acquisto di BENI intracomunitari (merce da altro Paese UE)
TD19
Beni già in Italia ceduti da fornitore estero senza stabile organizzazione
Servizi digitali
Quasi sempre TD17 (pubblicità, SaaS, cloud, commissioni)

Nella pratica, per chi riceve fatture estere senza IVA da fornitori come pubblicità online, abbonamenti software, hosting, cloud, commissioni di piattaforma o di pagamento, il documento corretto è TD17: sono tutti servizi B2B ai sensi dell'art. 7-ter. Se hai dubbi, leggi la guida dedicata a quale tipo documento usare.

Quale IVA applicare: l'aliquota è sempre il 22%

Una domanda ricorrente è quale aliquota mettere nell'autofattura. La regola è semplice: l'aliquota dipende dalla natura del servizio, non dal fornitore. Per i servizi digitali B2B esteri si applica l'aliquota ordinaria del 22% (art. 16 DPR 633/72), che è anche quella residuale. Le aliquote ridotte (10%, 5%, 4%) sono tassative e previste solo per i beni e servizi elencati nella Tabella A: non si applicano ai servizi digitali esteri.

Quindi pubblicità, SaaS, cloud, commissioni di marketplace e persino le commissioni di pagamento (Stripe, PayPal, SumUp) vanno trattate al 22%. Il codice Natura (N3.4, N4, N2.2, ecc.) si usa solo quando l'operazione non è imponibile o è esente: non è il caso dei servizi digitali al 22%. Approfondisci in che IVA mettere nell'autofattura.

Come gestire la fattura estera senza IVA, in 3 passi

1. Scarica la fattura

Recupera la fattura passiva dal pannello del fornitore (area fatturazione/billing). Controlla imponibile, valuta e sede del fornitore (UE o extra-UE).

2. Crea il documento elettronico

Genera l'integrazione (UE) o l'autofattura (extra-UE) con tipo documento TD17, applicando l'IVA al 22% sull'imponibile convertito al cambio del giorno dell'operazione.

3. Trasmetti e versa

Invia il documento allo SDI entro il 15 del mese successivo alla ricezione. Se sei forfettario, versa l'IVA con F24.

Con Fatturbo i tre passi diventano uno solo: carichi il PDF della fattura estera e il software riconosce fornitore, importo e valuta, converte automaticamente con il cambio Banca d'Italia del giorno e produce l'XML pronto per lo SDI.

Forfettari: la fattura senza IVA ti riguarda eccome

Se sei in regime forfettario, l'esonero dall'IVA vale per le tue fatture attive, non per gli acquisti dall'estero. Quando ricevi una fattura estera senza IVA, devi comunque integrare o emettere l'autofattura, scegliere il TD corretto e versare l'IVA con F24. Per te l'IVA non è detraibile: diventa un costo effettivo.

Due novità importanti: dal 1° ottobre 2025 (D.Lgs. 81/2025) il versamento dell'IVA per i forfettari è diventato trimestrale (prima era mensile). E la soglia di 10.000 euro annui riguarda solo gli acquisti intra-UE di beni (TD18): per i servizi (TD17) il reverse charge scatta dal primo euro. Dettagli nella guida forfettario e fatture estere.

Cosa succede se ignori la fattura senza IVA

Non gestire correttamente una fattura estera senza IVA espone a sanzioni. L'omessa o irregolare applicazione del reverse charge e la mancata o tardiva trasmissione del documento sono sanzionate ai sensi dell'art. 6 c. 9-bis del D.Lgs. 471/1997, riformato dal D.Lgs. 87/2024 in vigore dal 1° settembre 2024. L'esterometro, infine, non esiste più: è stato abolito dal 1° luglio 2022 e oggi i dati delle operazioni transfrontaliere si trasmettono direttamente allo SDI con i tipi documento TD17/TD18/TD19.

Domande frequenti

La fattura estera è arrivata senza IVA: è un errore del fornitore?

Quasi sempre no. Per i servizi B2B il fornitore estero deve fatturare senza IVA italiana (art. 7-ter): è il reverse charge e l'imposta la applichi tu con integrazione o autofattura.

Devo chiedere al fornitore di rifare la fattura con l'IVA?

No. La fattura senza IVA è corretta. Sei tu, committente italiano con partita IVA, a dover autoliquidare l'IVA e a trasmettere il documento elettronico allo SDI.

Quale IVA devo applicare a una fattura estera senza imposta?

Per i servizi digitali B2B l'aliquota è il 22%: dipende dalla natura del servizio, non dal fornitore. Le ridotte (10/5/4%) non si applicano ai servizi digitali esteri.

Cambia qualcosa se il fornitore è UE o extra-UE?

Sì, ma solo il tipo di documento: integrazione se UE, autofattura se extra-UE. In entrambi i casi il tipo documento per i servizi è TD17 e l'IVA resta al 22%.

Anche da forfettario devo fare qualcosa con la fattura senza IVA?

Sì. Devi integrare o emettere l'autofattura e versare l'IVA con F24 (non detraibile). Dal 1° ottobre 2025 il versamento per i forfettari è trimestrale.

Entro quando devo trasmettere il documento allo SDI?

Per gli acquisti, entro il 15 del mese successivo a quello di ricezione o effettuazione dell'operazione. L'esterometro è abolito dal 1° luglio 2022.

Hai una fattura estera senza IVA da gestire?

Carica il PDF su Fatturbo e ottieni l'autofattura XML pronta per lo SDI: la prima la generi gratis.

Prova Fatturbo gratis →