Quando ricevi una fattura da un fornitore estero senza IVA, l'imposta la autoliquidi tu con il reverse charge. Per i soggetti in regime ordinario questo significa una doppia annotazione sui registri IVA; per i forfettari, niente registri ma versamento con F24. Vediamo come si fa, passo per passo.
La registrazione contabile delle fatture estere è il punto in cui molti si bloccano. Il meccanismo del reverse charge ribalta la logica abituale: il fornitore estero ti fattura senza IVA e sei tu, committente italiano con partita IVA, a far emergere l'imposta. Come questa imposta finisce in contabilità dipende dal tuo regime fiscale. In questa guida distinguiamo chi tiene i registri IVA (regime ordinario e semplificato) da chi non li tiene (forfettario), con esempi concreti e gli accorgimenti per chi usa un gestionale.
Un fornitore italiano espone l'IVA in fattura: tu la paghi a lui e la porti in detrazione. Un fornitore estero, invece, applica il reverse charge: la fattura arriva senza IVA italiana perché il servizio (art. 7-ter del DPR 633/72) si considera reso nel Paese del committente. Spetta quindi a te integrare il documento (se il fornitore è UE) o emettere un'autofattura (se è extra-UE) e trasmetterlo allo SDI con il tipo documento corretto, di norma TD17 per i servizi digitali.
Questa integrazione/autofattura non è solo un adempimento telematico: produce un effetto contabile preciso. L'IVA che hai autoliquidato diventa contemporaneamente un debito verso l'Erario e (per chi può detrarla) un credito. Da qui nasce la doppia annotazione. Se hai dubbi su quale codice usare, leggi TD17, TD18 o TD19: quale scegliere.
Chi tiene la contabilità IVA registra ogni fattura estera in reverse charge due volte, sullo stesso documento integrato/autofatturato:
Per un soggetto a piena detrazione le due poste si compensano e l'operazione è neutra ai fini IVA: il debito e il credito si annullano. L'effetto fiscale rimane solo se la detrazione è limitata (pro-rata, beni a uso promiscuo, indetraibilità oggettiva), nel qual caso resta un'IVA a carico.
| Operazione | Registro | Effetto IVA |
|---|---|---|
| Integrazione / autofattura | Vendite (fatture emesse) | IVA a debito |
| Stesso documento | Acquisti | IVA a credito (se detraibile) |
| Imponibile | Acquisti | Costo deducibile |
L'aliquota da applicare è quella ordinaria del 22% per i servizi digitali esteri B2B: l'aliquota dipende dalla natura del servizio, non dal fornitore, e le ridotte (10/5/4%) sono tassative e non si applicano qui. Approfondisci in che IVA si mette nell'autofattura.
Le integrazioni e le autofatture seguono una numerazione progressiva che deve essere coerente con il registro vendite, perché lì confluiscono come operazioni «attive» ai fini IVA. Hai due strade ammesse:
L'importante è la continuità e univocità della numerazione all'interno della serie scelta. Conserva sempre il legame tra la fattura originale del fornitore estero e l'autofattura/integrazione corrispondente: in caso di verifica devi poter ricostruire la catena documento-protocollo.
La registrazione va effettuata nei termini ordinari previsti per le fatture, mentre la trasmissione allo SDI del documento che integra o sostituisce la fattura estera ha una scadenza propria: entro il 15 del mese successivo a quello di ricezione del documento (per gli acquisti) o di effettuazione dell'operazione. Ricorda che l'esterometro è abolito dal 1° luglio 2022: i dati delle operazioni transfrontaliere viaggiano direttamente via SDI con i tipi documento TD17/TD18/TD19. Per il quadro completo vedi cos'è oggi l'esterometro.
Chi è in regime forfettario non liquida l'IVA e non tiene i registri IVA, quindi la doppia annotazione non lo riguarda. Resta però l'obbligo di integrare o emettere l'autofattura, scegliere il TD corretto e versare l'IVA con modello F24: per il forfettario quell'IVA è un costo puro, non detraibile, perché non c'è IVA a credito da compensare.
Due punti pratici da non sbagliare:
Anche se non tieni i registri, conserva l'archivio ordinato delle fatture estere e delle autofatture: serve a te per calcolare l'IVA da versare e al commercialista per predisporre l'F24.
Se usi un software di contabilità, l'automatismo del reverse charge esiste ma va impostato bene per evitare errori ricorrenti:
Imposta un codice IVA «reverse charge» 22% che generi in automatico la doppia annotazione su acquisti e vendite, senza doverla replicare a mano.
Usa una causale specifica e, se preferisci, un sezionale per le autofatture, così la numerazione resta pulita e i documenti sono filtrabili.
Per le fatture in valuta inserisci il cambio Banca d'Italia del giorno dell'operazione e verifica che imponibile e IVA quadrino con l'XML trasmesso allo SDI.
L'errore più frequente è registrare la fattura estera come un acquisto «normale» dimenticando l'annotazione in vendita: il documento entra nel registro acquisti ma l'IVA a debito non viene mai liquidata. Il risultato è un'omissione sanzionabile (art. 6 c. 9-bis del D.Lgs. 471/1997, riformato dal D.Lgs. 87/2024). Per gli altri scivoloni tipici vedi sanzioni dell'autofattura.
Fatturbo genera l'autofattura/integrazione in formato XML pronto per lo SDI, applica l'aliquota e converte la valuta in automatico: a te resta solo la registrazione nei tuoi registri (o il versamento F24, se sei forfettario).
È la registrazione dello stesso documento in reverse charge su due registri IVA: nel registro delle vendite per l'IVA a debito (che versi allo Stato) e nel registro acquisti per l'IVA a credito (se detraibile) più l'imponibile come costo. Per chi ha piena detrazione l'operazione è neutra.
No. Il forfettario non tiene i registri IVA e non liquida l'imposta, quindi niente doppia annotazione. Deve però emettere l'autofattura o l'integrazione, trasmetterla allo SDI e versare l'IVA con F24 (dal 1° ottobre 2025 con cadenza trimestrale). Per lui l'IVA è un costo non detraibile.
Con una numerazione progressiva coerente con il registro vendite. Puoi usare la numerazione unica insieme alle vendite ordinarie oppure un sezionale dedicato al reverse charge: l'importante è che la serie sia continua e univoca e che resti tracciabile il legame con la fattura del fornitore estero.
Per i servizi digitali esteri B2B (pubblicità, SaaS, cloud, commissioni di piattaforma) l'aliquota è il 22%. L'aliquota dipende dalla natura del servizio e non dal fornitore; le ridotte 10/5/4% sono tassative e non si applicano a questi servizi.
Per gli acquisti, il documento che integra o sostituisce la fattura estera va trasmesso allo SDI entro il 15 del mese successivo a quello di ricezione o di effettuazione dell'operazione. L'esterometro è abolito dal 1° luglio 2022: si usano i tipi documento TD17/TD18/TD19.
No. La soglia annua di 10.000 € riguarda solo gli acquisti intracomunitari di beni (TD18). Per i servizi esteri (TD17) non c'è soglia: l'autofattura va sempre emessa, anche per importi minimi.
Carica la fattura estera su Fatturbo: l'XML pronto per lo SDI lo generi in pochi secondi, la prima la generi gratis.
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