Ti chiedi se devi ancora fare l'esterometro? La risposta breve è no: l'esterometro è stato abolito dal 1° luglio 2022. Oggi i dati delle operazioni con l'estero si trasmettono direttamente allo SDI con i tipi documento elettronici (TD17, TD18, TD19 per gli acquisti). Vediamo cosa è cambiato, chi è obbligato e quali sono le scadenze.
Partiamo dal dubbio più diffuso: l'esterometro non esiste più. La vecchia comunicazione delle operazioni transfrontaliere, che si inviava periodicamente all'Agenzia delle Entrate in un file separato, è stata soppressa dal 1° luglio 2022. Da quella data i dati delle operazioni con soggetti esteri non si comunicano più con un adempimento a parte: viaggiano dentro il Sistema di Interscambio (SDI), lo stesso canale della fattura elettronica.
In altre parole, l'obbligo informativo non è sparito: è cambiato il modo in cui lo assolvi. Non c'è più un invio cumulativo trimestrale, ma una trasmissione operazione per operazione tramite i tipi documento previsti dal tracciato XML della fattura elettronica.
Fino al 30 giugno 2022 l'esterometro era una comunicazione periodica (nata trimestrale, poi diventata mensile) che riepilogava le fatture emesse e ricevute da/verso l'estero non già documentate in altro modo. Dal 1° luglio 2022 questo file unico è stato eliminato e l'informazione transita sullo SDI:
Il risultato è che l'Agenzia riceve gli stessi dati di prima, ma in tempo reale e nel formato standard XML. Niente più doppio binario tra fattura e comunicazione separata.
Quando ricevi una fattura da un fornitore estero (Google, Meta, Amazon AWS, un freelance UE, un fornitore di beni, ecc.), devi generare il documento elettronico corretto e inviarlo allo SDI. La scelta dipende da cosa hai comprato e da dove arriva:
| Tipo | Quando si usa | Esempio |
|---|---|---|
| TD17 | Acquisto di servizi dall'estero (integrazione se fornitore UE, autofattura se extra-UE) | Pubblicità, SaaS, cloud, commissioni di piattaforma e di pagamento |
| TD18 | Acquisto di beni intracomunitari (merce che arriva da un altro Paese UE) | Prodotti acquistati da un grossista tedesco o francese |
| TD19 | Beni già in Italia ceduti da fornitore estero senza stabile organizzazione (art. 17 c. 2 DPR 633/72) | Merce di un fornitore estero già stoccata in un magazzino italiano |
La stragrande maggioranza dei fornitori digitali eroga servizi B2B (art. 7-ter): per loro il tipo corretto è il TD17. Se hai dubbi su quale usare, abbiamo una guida dedicata: TD17, TD18 o TD19: quale usare.
Il fornitore estero ti fattura senza IVA italiana. Sei tu, soggetto IVA italiano, a dover autoliquidare l'imposta tramite il meccanismo del reverse charge: integri (fornitore UE) o sostituisci (fornitore extra-UE) la fattura e la trasmetti allo SDI applicando l'aliquota corretta.
Attenzione a un punto cruciale: l'aliquota dipende dalla natura del servizio, non dal fornitore. Per i servizi digitali B2B l'aliquota è quella ordinaria del 22%; le aliquote ridotte (10/5/4%) sono tassative e non si applicano a questi acquisti. Per approfondire: che IVA mettere nell'autofattura.
Senza più la comunicazione periodica, contano le scadenze legate alla singola operazione:
In sintesi: per ogni fattura passiva estera che ricevi, hai tempo fino al 15 del mese successivo per integrare/autofatturare e inviare il documento allo SDI.
L'obbligo riguarda tutti i soggetti passivi IVA che effettuano operazioni con l'estero. Sì, anche i forfettari: chi è in regime forfettario e acquista servizi da fornitori esteri deve comunque integrare/emettere l'autofattura, scegliere il tipo documento corretto e versare l'IVA con F24 (per il forfettario l'IVA è un costo, non è detraibile).
Una novità importante: dal 1° ottobre 2025 (D.Lgs. 81/2025) il versamento dell'IVA da reverse charge per i forfettari è diventato trimestrale (prima era mensile). Ricorda anche che la soglia dei 10.000 €/anno riguarda solo gli acquisti intracomunitari di beni (TD18), non i servizi (TD17). Trovi tutto qui: forfettario e fatture estere.
La mancata o tardiva trasmissione, così come l'errata applicazione del reverse charge, sono sanzionate (art. 6 c. 9-bis D.Lgs. 471/1997, riformato dal D.Lgs. 87/2024 in vigore dal 1° settembre 2024). Non è un adempimento «facoltativo»: anche se non esiste più il vecchio file, l'informazione deve comunque arrivare allo SDI nei tempi previsti. Per il dettaglio: sanzioni autofattura e reverse charge.
Il punto pratico è che, sparito l'esterometro, ogni fattura estera richiede la generazione di un file XML corretto da inviare allo SDI. Fatturbo nasce proprio per questo: carichi la fattura del fornitore estero e ottieni l'autofattura elettronica conforme (TD17 e tipo corretto, aliquota 22%, conversione valuta col cambio Banca d'Italia del giorno) pronta da trasmettere.
No. L'esterometro come comunicazione separata è stato abolito dal 1° luglio 2022. Oggi i dati delle operazioni con l'estero si trasmettono direttamente allo SDI con i tipi documento elettronici (TD17/18/19 per gli acquisti, TD01 e affini per le cessioni).
No, è cambiato solo il modo di assolverlo. L'informazione che prima andava nell'esterometro ora viaggia sul Sistema di Interscambio insieme alla fattura elettronica. L'obbligo di comunicare le operazioni estere resta.
Per gli acquisti, il documento (TD17/18/19) va trasmesso allo SDI entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione del documento o di effettuazione dell'operazione.
Sì. Il forfettario che acquista da fornitori esteri deve integrare/emettere l'autofattura, scegliere il tipo documento corretto e versare l'IVA con F24 (per lui è un costo). Dal 1° ottobre 2025 il versamento è trimestrale.
Il vecchio esterometro era un file cumulativo inviato periodicamente (trimestrale, poi mensile). Oggi non c'è più alcun invio separato: si trasmette operazione per operazione via SDI, nel formato XML della fattura elettronica.
La mancata o tardiva trasmissione e l'errata applicazione del reverse charge sono sanzionate (art. 6 c. 9-bis D.Lgs. 471/1997, come riformato dal D.Lgs. 87/2024). Conviene rispettare la scadenza del 15 del mese successivo.
Carica la tua fattura estera e ottieni l'XML conforme da inviare allo SDI: le prime 10 scansioni sono gratis.
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